L'editto-riale

Fisco agguerrito sulle auto d’epoca?

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Si è creato molto fermento attorno alla recente ordinanza della Cassazione (Cass. N. 15899/2017) nella quale sarebbe scritto che le auto d’epoca sono da considerarsi manifestazione di capacità contributiva.

L’ordinanza con la quale il giudice di legittimità rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte riguarda un caso preciso, un contribuente proprietario di immobili vari, veicoli, moto, auto d’epoca, etc.

Nella fattispecie il Fisco non ha assunto come presunzione di capacità contributiva (art. 53 Cost.) la sola presenza di auto d’epoca nel garage del malcapitato, ma su di esse si è concentrata per i peculiari motivi di ricorso.

Il Fisco, avallato dalla Cassazione,  non afferma che le auto d’epoca sono sempre manifestazioni di capacità contributiva tuttavia dalla loro presenza presume sussista. Spieghiamoci meglio. Il Fisco non dice “caro collezionista hai una Giulia GT allora sei un evasore”. Lo presume se i redditi dichiarati sono incompatibili con la vita normale e con il normale mantenimento di queste automobili, difficilmente quantificabile a priori ma che comunque ammonta certamente a qualcosa nella normalità delle cose.

La presunzione di capacità contributiva operata dal Fisco è cd. relativa o iuris tantum e ammette la prova contraria. In sintesi, la Cassazione nell’ordinanza che fa tanto discutere ammette che si possa contestare la pretesa erariale (e il ricorrente pare non averlo fatto o quantomeno la Commissione regionale non ha motivato sul punto) con un duplice ordine di ragioni:

  • i fondi per il mantenimento delle automobili (d’epoca in questo caso) non sono inseriti in dichiarazione perché provenienti da redditi esenti, non imponibili o comunque già tassati. Ad esempio liberalità familiari, donazioni, fondi provenienti da vendite non tassabili, etc.
  • i fondi provengono da specifiche allocazioni decise dal contribuente in un contesto (che va dimostrato) in cui non spende per attività considerate necessarie dal Fisco che invece destina al mantenimento delle automobili. Ad esempio, se il mutuo di casa lo pagano i genitori, si risparmia su attività normali per “l’uomo comune” secondo ciò che normalmente accade, il Fisco o il giudice tributario ne devono tenere conto per ricalcolare il reddito presunto.

La libertà di decidere come allocare le risorse (lecite) di cui si dispone è un principio fondamentale e quando si discosta dalla normalità, vale a dire quello che in gergo tecnico si chiama “id quod plerumque accidit” su cui si fondano le presunzioni del Fisco, va dimostrato.

Diverso il caso in cui non si dispongono di argomentazioni (fondate) con cui vincere le presunzioni del Fisco, il possesso dell’automobile d’epoca costituisce manifestazione di capacità contributiva ammesso che forse non si dimostri di non utilizzarla mai e quindi di limitarsi a conservarla (come un elemento immobile ancorato al garage). In questo caso sarebbe sottratta alla sua utilizzazione tipica e non sarebbe più considerabile come un veicolo, quandanche atipico, ma al pari di un pezzo d’arredamento. Inutile dire che in questo caso deve trattarsi di un’ automobile che non viene utilizzata e quindi non assicurata, non bollata, non revisionata insomma che per strada non va, mai.

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Classe '76, Dottore di ricerca, libero professionista e Master Sommelier FIS, coltivo da sempre la passione del vino e delle auto d'epoca. In entrambi i settori concentro il mio interesse sulle produzioni italiane di eccellenza come strumenti di crescita economica e diffusione della nostra cultura nel mondo. Punti deboli? Le supercar '60 e '70 ed i grandi rossi dell'Etna!